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Comune sanzionato per videosorveglianza senza cartelli

1. Gli obblighi informativi nella videosorveglianza comunale

Con il provvedimento n. 100 del 22 febbraio 2024, il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato un Comune per non aver installato i cartelli informativi previsti dallโ€™art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La sanzione, pari a 3.000 euro, ha riguardato lโ€™assenza dei cartelli prima del raggio di azione di tre videocamere installate per sorvegliare alcuni cassonetti dei rifiuti urbani.

Secondo lโ€™Autoritร , anche le telecamere comunali posizionate in aree apparentemente marginali โ€“ come i pressi dei cassonetti โ€“ acquisiscono dati personali come lโ€™immagine del volto o la fisionomia dellโ€™interessato. La loro installazione รจ ammessa solo se rispetta i principi di legalitร , correttezza e trasparenza di cui allโ€™art. 5 del GDPR, e se viene garantita una informazione preventiva, chiara e accessibile agli interessati mediante appositi cartelli.

2. La videosorveglianza comunale e lโ€™obbligo dei cartelli informativi

Quando un Comune installa sistemi di videosorveglianza, รจ tenuto a segnalare chiaramente la presenza delle telecamere mediante cartelli informativi ben visibili prima del raggio di azione dellโ€™obiettivo. La segnaletica ha lo scopo di avvisare i cittadini che stanno per accedere a unโ€™area sottoposta a riprese e costituisce la prima forma di tutela del diritto alla privacy. Lโ€™assenza di tale cartellonistica, come ha ribadito il Garante nel provvedimento n. 100/2024, rappresenta una violazione dellโ€™art. 13 del GDPR.

Il cartello deve contenere le informazioni essenziali sul trattamento, come il titolare del trattamento, le finalitร  della videosorveglianza, la base giuridica, e il riferimento allโ€™informativa completa. Questโ€™ultima, detta โ€œdi secondo livelloโ€, puรฒ essere messa a disposizione online o presso gli uffici comunali, e deve contenere tutti gli elementi richiesti dal GDPR. La corretta strutturazione dellโ€™informativa in due livelli โ€“ uno sintetico e uno completo โ€“ รจ oggi considerata una buona prassi per assicurare trasparenza e rispetto dei diritti degli interessati.

3. Dove e come posizionare lโ€™informativa privacy di primo livello

Il cartello informativo sulla videosorveglianza deve essere posizionato prima che la persona entri nel campo visivo della telecamera. Non รจ necessario che si trovi esattamente accanto al dispositivo, ma deve essere collocato nelle immediate vicinanze, in modo da garantire che lโ€™interessato sia avvisato con anticipo. Se le videocamere coprono unโ€™area estesa o sono distribuite in piรน punti, รจ necessario installare piรน cartelli, ciascuno in posizione strategica e facilmente visibile.

Anche il formato e lโ€™altezza del cartello devono essere adeguati alla funzione informativa. Il contenuto deve risultare leggibile in ogni condizione di luce e senza difficoltร  da parte dei passanti. In generale, si raccomanda unโ€™altezza di installazione di circa 1,80 โ€“ 2 metri dal suolo e lโ€™utilizzo di caratteri di dimensione sufficiente per garantire una lettura immediata e sicura. La visibilitร  del cartello รจ infatti parte integrante dellโ€™obbligo di trasparenza imposto dallโ€™art. 13 del GDPR.

4. รˆ sufficiente installare generici cartelli informativi allโ€™ingresso del Comune?

In molti Comuni si osservano cartelli installati agli ingressi del territorio che, oltre a indicare il nome della localitร , segnalano genericamente la presenza di impianti di videosorveglianza. Formule come โ€œCittร  videosorvegliataโ€ o โ€œSistema di videosorveglianza comunale attivoโ€ sono spesso utilizzate per informare i cittadini e gli automobilisti che stanno entrando in unโ€™area sottoposta a riprese. Sebbene possano rappresentare un primo segnale utile, questi cartelli non soddisfano i requisiti previsti dal GDPR.

Secondo il Garante per la protezione dei dati personali, questi avvisi generici non sostituiscono lโ€™informativa di primo livello prevista dallโ€™art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, poichรฉ non contengono le informazioni essenziali sul trattamento dei dati. Senza lโ€™indicazione del titolare, delle finalitร , della durata di conservazione e del riferimento allโ€™informativa completa, tali cartelli risultano inidonei a garantire trasparenza e consapevolezza. รˆ dunque necessario che i Comuni integrino la cartellonistica generica con avvisi informativi pienamente conformi alle disposizioni europee.

5. La videosorveglianza e lโ€™informativa privacy di secondo livello

Lโ€™informativa di secondo livello ha lo scopo di completare le informazioni sintetiche fornite attraverso la cartellonistica e di adempiere pienamente a quanto previsto dallโ€™art. 13 del GDPR. Se la prima informativa segnala la presenza delle videocamere e ne descrive gli aspetti essenziali, la seconda offre allโ€™interessato un quadro completo e approfondito sul trattamento dei suoi dati personali. Deve quindi essere facilmente accessibile, ad esempio tramite un link diretto o un QR code presente sul cartello.

Il contenuto dellโ€™informativa deve includere tutte le informazioni necessarie per garantire trasparenza e consapevolezza: i dati di contatto del titolare e del DPO, le finalitร  e la base giuridica del trattamento, i tempi di conservazione delle immagini, i destinatari dei dati e lโ€™eventuale trasferimento a soggetti terzi. Devono essere inoltre descritti i diritti degli interessati, le modalitร  per esercitarli e ogni elemento che incida sulle libertร  o sul comportamento delle persone riprese, compresa la presenza di sistemi automatizzati o profilazione.

6. Come devono essere fornite le informative privacy

Ai sensi dellโ€™art. 12 del GDPR, le informative sulla videosorveglianza devono essere fornite in forma scritta, chiara e comprensibile, preferibilmente utilizzando anche icone standardizzate, soprattutto per lโ€™informativa di primo livello. Nei Comuni, questo significa che i cartelli installati in prossimitร  delle telecamere devono contenere un linguaggio diretto e facilmente leggibile da parte di qualsiasi cittadino, inclusi minori o soggetti con difficoltร  linguistiche.

Lโ€™informativa di secondo livello puรฒ invece essere resa anche oralmente, ad esempio al telefono o in presenza, qualora la situazione lo richieda. Questo vale in particolare nei confronti di persone con disabilitร  visive, per le quali il titolare del trattamento ha lโ€™obbligo di adottare soluzioni accessibili. In ogni caso, il Comune deve poter dimostrare lโ€™avvenuto adempimento degli obblighi informativi, fornendo le spiegazioni gratuitamente e con un linguaggio privo di tecnicismi inutili, come espressamente richiesto dal GDPR.

7. Conclusioni e raccomandazioni per i Comuni

La gestione corretta della videosorveglianza non si esaurisce nellโ€™installazione tecnica degli impianti, ma richiede unโ€™attenta progettazione giuridica e documentale, che tenga conto degli obblighi informativi, dei principi del GDPR e delle indicazioni del Garante. I cartelli segnaletici, cosรฌ come le informative scritte o accessibili digitalmente, non sono adempimenti meramente formali, ma strumenti essenziali per garantire la trasparenza e tutelare i diritti dei cittadini.

Alla luce dei piรน recenti provvedimenti sanzionatori, si raccomanda ai Comuni di verificare attentamente la conformitร  del proprio sistema di videosorveglianza, aggiornando la documentazione, rendendo disponibili informative su due livelli e curando il corretto posizionamento dei cartelli. Una gestione accurata, oltre a evitare sanzioni, contribuisce a rafforzare la fiducia della comunitร  locale nei confronti dellโ€™ente pubblico e della sua azione amministrativa.

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