1. Qual è la disciplina delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi?
La disciplina delle cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico è contenuta nel d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Il decreto ha introdotto una serie di preclusioni volte a tutelare l’imparzialità dell’azione amministrativa e a prevenire conflitti di interesse. In particolare, si parla di inconferibilità quando il soggetto non può ricevere un incarico per un determinato periodo di tempo a causa di precedenti incarichi, condanne o situazioni pregresse. Si parla invece di incompatibilità quando è vietato ricoprire due o più incarichi in contemporanea, perché potenzialmente confliggenti.
Il d.lgs. 39/2013 non si limita a elencare i divieti, ma organizza un vero e proprio sistema di vigilanza multilivello, individuando ruoli e responsabilità distribuiti tra l’organo che conferisce l’incarico, il RPCT e l’ANAC. Il rispetto di questa disciplina è centrale nella costruzione di un sistema amministrativo trasparente e credibile, soprattutto nei settori in cui la gestione delle risorse pubbliche impone una selezione rigorosa dei soggetti investiti di funzioni apicali. Comprendere correttamente il funzionamento di questi meccanismi è essenziale per evitare conseguenze gravi, tra cui l’annullamento dell’incarico, la decadenza o l’applicazione di sanzioni.
2. Chi accerta le cause di inconferibilità e incompatibilità?
L’obbligo di accertare l’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità spetta all’organo che conferisce l’incarico, non al RPCT. È il soggetto titolare del potere di nomina che, prima di procedere, deve acquisire dal candidato una dichiarazione formale che attesti l’assenza di impedimenti ai sensi del d.lgs. 39/2013. Ma non basta: l’organo conferente è chiamato anche a svolgere le verifiche necessarie per confermare la veridicità delle dichiarazioni, consultando la documentazione disponibile e valutando eventuali rischi di conflitto di interessi.
Non è corretto attribuire al RPCT il compito di accertare direttamente la conferibilità degli incarichi, sebbene questa idea sia ancora diffusa in molte amministrazioni. A chiarirlo è l’art. 18 del d.lgs. 39/2013, che attribuisce all’organo conferente non solo il compito di verifica, ma anche le responsabilità e le eventuali sanzioni in caso di violazione. Se un incarico viene conferito in violazione delle regole, la responsabilità – anche economica – grava su chi ha adottato l’atto di nomina. Per questo motivo, è fondamentale che ogni amministrazione definisca con chiarezza, anche nei propri atti interni, le fasi di controllo preventivo sulle nomine.
3. Chi vigila sul rispetto delle regole di inconferibilità e incompatibilità?
Il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità spetta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). È quanto stabilito dall’art. 15, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Il ruolo del RPCT non consiste nell’effettuare in prima persona l’accertamento sulla conferibilità degli incarichi, ma nel verificare che l’organo conferente abbia adempiuto correttamente a tutti gli obblighi previsti dalla normativa, a partire dalla raccolta delle dichiarazioni e dalla documentazione richiesta.
In particolare, il RPCT è tenuto a controllare che l’organo che ha effettuato la nomina abbia acquisito la dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità o inconferibilità, come previsto dall’art. 20 del decreto. Deve inoltre accertarsi che tale dichiarazione sia completa, veritiera e corredata da un elenco aggiornato degli incarichi ricoperti dal soggetto nominato, secondo quanto raccomandato anche da ANAC. Infine, deve verificare che nella determina o delibera di nomina sia espressamente riportato l’esito positivo dell’istruttoria. Questi controlli non sono meramente formali, ma costituiscono una parte essenziale della funzione di vigilanza interna sul rispetto delle regole di prevenzione della corruzione.
4. Cosa accade se emergono situazioni di inconferibilità o incompatibilità?
Se, all’esito dell’attività di vigilanza, il RPCT rileva la presenza di una causa di inconferibilità o di incompatibilità, è tenuto ad attivare un procedimento di contestazione. La modalità di intervento varia in base alla natura della violazione riscontrata:
- in caso di inconferibilità, la contestazione deve essere indirizzata sia all’organo che ha conferito l’incarico, sia al soggetto che lo ha ricevuto;
- in caso di incompatibilità, la contestazione va trasmessa esclusivamente al titolare dell’incarico.
La contestazione deve contenere una sintetica esposizione dei fatti e l’indicazione puntuale della norma violata. Nel caso di inconferibilità, il RPCT deve invitare il soggetto interessato a presentare eventuali memorie difensive, assegnando un termine congruo non inferiore a cinque giorni. Se invece si tratta di incompatibilità, al soggetto va intimato di effettuare una scelta tra le cariche ricoperte, con un termine perentorio di quindici giorni, decorso il quale scatterà la decadenza automatica dall’incarico. Questo procedimento, sebbene snello, assume un rilievo sostanziale, poiché tutela sia l’interessato, mediante il diritto al contraddittorio, sia l’amministrazione, che può correggere eventuali anomalie prima che si consolidino.
5. Quali sanzioni si applicano in caso di violazione?
Il d.lgs. 39/2013 prevede un sistema sanzionatorio distinto a seconda che si tratti di inconferibilità o incompatibilità. In caso di inconferibilità, il RPCT è tenuto a dichiarare la nullità dell’incarico conferito in violazione delle disposizioni. Si tratta di una nullità che opera ex lege e che comporta l’immediata cessazione dell’efficacia dell’atto di nomina. Inoltre, qualora venga accertata una grave negligenza da parte dell’organo che ha conferito l’incarico, può essere applicata una misura interdittiva, che preclude per tre mesi la possibilità di attribuire nuovi incarichi. Questo tipo di sanzione è pensato per rafforzare la responsabilità degli organi interni e stimolare una maggiore attenzione nella fase di selezione e nomina.
Nel caso di incompatibilità non rimossa nei termini previsti, il RPCT deve proporre la decadenza dall’incarico e la risoluzione del relativo contratto. Anche in questo caso si tratta di un intervento vincolato, a tutela del principio di imparzialità dell’azione amministrativa. Resta fermo che, per i dipendenti pubblici, il legislatore ha previsto meccanismi specifici come il collocamento in aspettativa nei casi in cui sia possibile rimuovere l’incompatibilità senza recedere dall’incarico principale. Le sanzioni previste dal decreto non hanno carattere meramente formale, ma mirano a garantire la piena efficacia delle regole di prevenzione della corruzione e a responsabilizzare concretamente i soggetti coinvolti nel conferimento degli incarichi.
7. Quale ruolo e quali poteri ha l’ANAC in materia di inconferibilità e incompatibilità?
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) svolge una funzione di vigilanza esterna sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità. Il RPCT è tenuto a segnalare all’ANAC eventuali violazioni riscontrate, trasmettendo le informazioni anche all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e alla Corte dei Conti, qualora vi siano profili di responsabilità amministrativa o erariale. Le segnalazioni costituiscono un presidio essenziale di legalità, utile a garantire trasparenza nel conferimento degli incarichi pubblici.
ANAC può ricevere segnalazioni sia dal RPCT che da soggetti interni o esterni all’amministrazione o alla società pubblica. In caso di accertate violazioni, l’Autorità può intervenire richiedendo l’annullamento degli incarichi illegittimi e segnalando eventuali responsabilità alla Corte dei Conti. Ha inoltre la facoltà di rilasciare pareri vincolanti su richiesta delle amministrazioni, contribuendo a chiarire dubbi interpretativi e prevenire irregolarità. Attraverso un monitoraggio costante, ANAC valuta anche l’efficacia delle misure adottate dalle amministrazioni per evitare situazioni di conflitto.
Incompatibilità e inconferibilità: la dichiarazione ex art. 20, d.lgs. 39/2013
8. In conclusione
È fondamentale che ogni amministrazione o società pubblica definisca in modo chiaro ruoli, responsabilità e procedure interne in materia di inconferibilità e incompatibilità. Non si tratta solo di un adempimento formale, ma di una misura concreta per prevenire il rischio di conferimenti illegittimi e rafforzare la trasparenza delle nomine. Stabilire chi fa cosa e con quali modalità consente di evitare responsabilità, assicurando al contempo la piena tracciabilità del processo di nomina.
Nel supportare i RPCT, è buona prassi inserire nel PIAO (o nel documento equivalente al PTPCT) una sezione dedicata alle procedure da seguire in caso di nuovi incarichi dirigenziali o apicali. È inoltre consigliabile redigere verbali sintetici che attestino lo svolgimento delle verifiche e la raccolta delle dichiarazioni prescritte. Queste misure risultano particolarmente utili nella fase di predisposizione della relazione annuale da inviare all’ANAC, che richiede un resoconto dettagliato dell’attività di vigilanza svolta ai sensi del d.lgs. 39/2013.
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