1. La revisione dei prezzi e il loro adeguamento
Il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, anche dopo le novità introdotte dal c.d. “Correttivo al Codice degli appalti”, ha riconfermato l’obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei documenti di gara la clausola di revisione dei prezzi degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’obiettivo di tale previsione è duplice:
- salvaguardare l’interesse dell’appaltatore dal vedersi riconosciuto un giusto compenso anche qualora le prestazioni dovessero diventare eccessivamente onerose per cause a lui non imputabili, e al contempo
- tutelare l’interesse della pubblica amministrazione a che l’opera, il servizio o la fornitura richiesta non siano esposti al rischio di incompiutezza ovvero ad alterazioni qualitative.
📌 Nel tempo, abbiamo assistito Enti pubblici e imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, supportandoli nell’applicazione della revisione dei prezzi, sia in fase di predisposizione degli atti di gara che nella gestione delle richieste di adeguamento economico. Quello che segue è il risultato di questa esperienza e degli approfondimenti svolti, con l’obiettivo di offrire una guida chiara e aggiornata sulle attuali regole in materia di revisione dei prezzi negli appalti pubblici.
2. La clausola di revisione dei prezzi si applica solo agli appalti pubblici sopra soglia?
La clausola di revisione dei prezzi si applica a tutti gli appalti pubblici, inclusi quelli sotto le soglie di rilevanza europea. Lo stabilisce l’art. 48 del d.lgs. 36/2023, laddove prevede che ““ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del Codice”.
In altre parole, le stazioni appaltanti devono sempre inserire nei documenti di gara una previsione relativa alla revisione dei prezzi, a prescindere dal valore dell’appalto, e quindi anche qualora si tratti di affidamenti diretti sotto i 150.000 euro per i lavori e 140.000 per i servizi e le forniture, fatta salva la differenza tra contratti a esecuzione prolungata e contratti “istantanei”.
3. La clausola di revisione di prezzi si applica agli appalti ad esecuzione istantanea?
La revisione dei prezzi è pensata per contratti la cui esecuzione si protrae nel tempo (come lavori di media-lunga durata, forniture o servizi pluriennali). Non si applica, invece, ai contratti d’appalto ad esecuzione istantanea, cioè a prestazioni che possono essere ultimate in tempi molto brevi, tali da rendere superfluo l’adeguamento economico.
4. Quando può essere richiesta la revisione prezzi (prima del Correttivo)?
Per i contratti di appalto stipulati prima del c.d. “Correttivo al Codice appalti”, la clausola di revisione dei prezzi si applica quando ricorrono le seguenti tre condizioni:
- il contratto d’appalto è in corso di efficacia;
- si sono verificate particolari eventi di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, che hanno determinato una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei lavori, dei servizi o dei beni;
- la variazione del costo è superiore al 5% dell’importo complessivo e opera nella misura dell’80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.
Al ricorrere delle suddette tre condizioni, è riconosciuto ad entrambe le parti contrattuali la possibilità di presentare una richiesta di revisione dei prezzi che potrà essere tanto in aumento quanto in diminuzione.
5. Quando può essere richiesta la revisione prezzi (dopo il Correttivo)?
L’art. 60, comma 2, del d.lgs. 36/2023 (come riformulato dal Correttivo) stabilisce che la clausola di revisione “si attiva” solo in presenza di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano:
- Per i lavori (opere):
- Una variazione del costo > 3% dell’importo complessivo.
- L’adeguamento opera nella misura del 90% (cioè si applica per il 90% della quota eccedente la soglia del 3%).
- Per servizi e forniture:
- Una variazione del costo > 5% dell’importo complessivo.
- L’adeguamento opera nella misura dell’80% (cioè si applica per l’80% della quota eccedente la soglia del 5%).
In altre parole, la disciplina attuale riduce la soglia di scostamento per i lavori (dal 5% al 3%) e aumenta la percentuale di compensazione (dal 80% al 90%), mentre per servizi e forniture rimane la soglia del 5% e la quota di compensazione resta l’80%.
6. La clausola ordinaria di adeguamento del prezzo (dopo il Correttivo)
Il Correttivo al Codice degli appalti ha introdotto il comma 2-bis all’art. 60, prevedendo che, per i soli appalti di servizi e forniture, la stazione appaltante possa inserire specifici meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo all’indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti.
Questa modifica mira a distinguere tra meccanismi di adeguamento programmato, concordati tra le parti per adeguare il prezzo all’inflazione o ad altri indicatori, e la revisione straordinaria, che interviene solo in caso di eventi eccezionali e imprevedibili.
7. È necessario specificare nei documenti di gara le particolari condizioni di natura oggettiva?
Si ritiene che la stazione appaltante non sia tenuta a dettagliare, già nei documenti di gara, le particolari condizioni di natura oggettiva a cui legare l’attivazione della clausola di revisione dei prezzi.
Questa tesi sembrerebbe essere sposata anche da ANAC, la quale, nel bando tipo n. 1/2023, suggerisce alle pubbliche amministrazioni di inserire nei documenti di gara la seguente previsione:
“Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio [o in alternativa dei beni]superiore al cinque per cento, dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza … [indicare quale indice o quale combinazione di indici tra quelli indicati all’articolo 60, comma 3, lettera b del Codice].”
D’altronde, il legislatore subordina la variazione a condizioni oggettive che le parti non potevano conoscere e di cui le stesse non avrebbero potuto tener conto perché impreviste e imprevedibili.
8. Da chi può essere richiesta la revisione dei prezzi degli appalti pubblici?
Sia l’appaltatore che la pubblica amministrazione possono pretendere la revisione dei prezzi, rispettivamente in aumento o in diminuzione, al verificarsi delle condizioni previste.
Se l’appaltatore non presenta un’istanza formale, la P.A. non è tenuta ad adeguare in automatico i prezzi. Viceversa, se la pubblica amministrazione ritiene che i prezzi debbano essere ridotti, ha il dovere di chiedere la revisione per evitare possibili responsabilità erariali.
9. L’appaltatore deve presentare alla P.A. una formale istanza di revisione dei prezzi?
L’inserimento della clausola di revisione prezzi negli appalti pubblici non comporta un adeguamento automatico dei corrispettivi. Per ottenere la revisione, l’appaltatore deve presentare una istanza formale alla stazione appaltante, dimostrando che si sono verificate condizioni oggettive che hanno alterato l’equilibrio economico del contratto.
La richiesta di revisione deve evidenziare:
✔️ L’imprevedibilità dell’evento che ha determinato l’aumento o la riduzione dei costi.
✔️ L’entità della variazione economica, che deve superare il 3% per i lavori e il 5% per servizi e forniture.
La giurisprudenza prevalente ritiene che il diritto alla revisione dei prezzi sia soggetto al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
10. La pubblica amministrazione è obbligata a richiedere la revisione dei prezzi in diminuzione?
La pubblica amministrazione deve obbligatoriamente pretendere la variazione dei prezzi in diminuzione per evitare di incorrere in responsabilità erariale.
Alla pari dell’appaltatore, anche la pubblica amministrazione dovrà giustificare la revisione dei prezzi, dando dimostrazione del ricorrere delle condizioni descritte ai paragrafi precedenti.
11. L’appaltatore può domandare la revisione dei prezzi anche se la clausola non è stata inserita?
La possibilità di richiedere la revisione dei prezzi negli appalti pubblici dipende dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto. In passato, il legislatore non ha sempre imposto l’obbligo di inserire nei documenti di gara una clausola di revisione prezzi, lasciando un margine di discrezionalità alle stazioni appaltanti.
Oggi, con l’art. 60 del d.lgs. 36/2023, modificato dal Correttivo (d.lgs. 104/2023), l’inserimento della clausola di revisione è diventato obbligatorio per tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture. Se la clausola non è espressamente presente nel contratto o nei documenti di gara, essa si intende comunque inserita per legge.
Questa automatica integrazione deriva dall’applicazione degli artt. 1339 e 1419 del Codice Civile:
✔️ Art. 1339 c.c. → Le clausole imposte dalla legge si intendono inserite di diritto nel contratto, anche in sostituzione di quelle difformi.
✔️ Art. 1419 c.c. → Se una clausola contrasta con norme imperative, è nulla e viene sostituita con la disposizione prevista dalla legge.
12. In conclusione
La revisione dei prezzi è un meccanismo fondamentale per garantire l’equilibrio economico nei contratti di appalto pubblico, evitando che eventi imprevedibili possano compromettere la sostenibilità dell’esecuzione. Con le modifiche introdotte dal d.lgs. 36/2023 e dal Correttivo (d.lgs. 104/2023), le regole sono cambiate e richiedono una corretta applicazione per evitare contestazioni o ritardi nell’adeguamento dei prezzi.
Se sei un’impresa che intende richiedere la revisione dei prezzi o una stazione appaltante che deve gestire una richiesta in modo conforme alla normativa, possiamo supportarti in ogni fase del procedimento, dalla predisposizione della documentazione alla tutela legale in caso di contenzioso.
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