1. Cosโรจ una procedura negoziata senza bando?
Le procedure negoziate senza bando rappresentano una modalitร semplificata e veloce per lโaggiudicazione di appalti pubblici, soprattuto per quelli di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea.
Lโart. 3, c. 1, lett. h), Allegato I.1., recante โDefinizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumentiโ, del d.lgs. 36/2023, definisce la procedura negoziata senza bando come la procedura di affidamento in cui la stazione appaltante domanda ad alcune imprese da essa selezionate di presentare un preventivo di spesa per lโesecuzione di lavori, la prestazioni di servizi o la fornitura di beni
2. Quando si usa una procedura negoziata senza bando?
La procedura negoziata senza bando si usa quando il valore dellโappalto รจ inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dallโart. 14 del d.lgs. 36/2013 e superiore alle soglie previste per lโaffidamento diretto ai sensi dellโart. 50, c. 1, lett. a) e b) dello stesso decreto legislativo.
Nello specifico, la stazione appaltante puรฒ ricorrere ad una procedura negoziata senza bando quando:
- il valore dei lavori da affidare in appalto hanno un importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 5.538.000 di euro;
- il valore dei servizi e delle forniture richieste, ivi ricompresi i servizi di ingegneria e architettura e lโattivitร di progettazione รจ pari a superiore a 140.000 euro ed inferiore a 221.000 euro, per le stazioni appaltanti sub-centrali, o a 143.000, per le stazioni appaltanti centrali.
3. Come ha inizio una procedura negoziata senza bando?
La procedura negoziata senza bando per lโaggiudicazione di un appalto sottosoglia prende avvio con una determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contiene lโindicazione dellโinteresse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dellโappalto, lโimporto massimo stimato dellโaffidamento e la relativa copertura contabile.
La determina a contrarre dovrร inoltre la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per lโindividuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dellโindagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonchรฉ le principali condizioni contrattuali.
La procedura negoziata si articola in due fasi:
- una prima fase รจ volta a selezionare le imprese da invitare alla successiva fase negoziale;
- la seconda fase รจ volta ad ottenere dalle imprese selezionate un preventivo di spesa per lโesecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture dโinteresse della stazione appaltante.
4. Come funziona una procedura negoziata senza bando?
La procedura negoziata senza bando si svolge essenzialmente in due fasi principali.
Nella prima fase, la stazione appaltante si occupa di individuare le imprese da invitare alla fase negoziale. Questo processo avviene attraverso unโindagine di mercato oppure utilizzando elenchi di operatori economici qualificati, con lโobiettivo di selezionare le aziende che meglio rispondenti ai requis
Una volta completata questa fase di selezione, si passa alla seconda parte della procedura, in cui le imprese individuate sono invitate a presentare un preventivo dettagliato per lโesecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture richieste. Le offerte ricevute verranno poi valutate dalla stazione appaltante, che potrร decidere a chi assegnare lโappalto in base ai criteri del minor prezzo o del miglior rapporto qualitร -prezzo.
5. Come vengono individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando?
La stazione appaltante puรฒ individuare le imprese da invitare alla successiva fase negoziale tramite:
- indagini di mercato;
- la consultazione di elenchi di imprese.
Lโindagine di mercato prende avvio con un avviso che dovrร indicare gli elementi essenziali riportati nella determina a contrarre e dovrร specificare, in particolare, i requisiti di idoneitร professionale, i requisiti minimi di capacitร economica e finanziaria e le capacitร tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione.
In alternativa allโindagine di mercato, la stazione appaltante puรฒ individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente e preventivamente costituiti. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale รจ rappresentata la volontร della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
6. Quanti operatori devono essere consultati durante la procedura negoziata senza bando?
Il numero delle imprese da invitare alla successiva fase negoziale della procedura in argomento dipende dal valore del contratto dโappalto che si intende affidare.
Ai sensi dellโart. 50, c. 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha lโobbligo di avviare la negoziazione con un numero minimo di imprese:
- almeno 5 imprese, ove esistenti, quando lโappalto pubblico ha come oggetto lโaffidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- almeno 10 imprese, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore a 5.
- almeno 15 imprese, ove esistenti, per lโaffidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e lโattivitร di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie
Una volta conclusa lโindagine di mercato, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero non inferiore a quanto sopra indicato.
7. Eโ possibile indicare un limite massimo di imprese da invitare alla procedura negoziata?
Il legislatore riconosce alla stazione appaltante la possibilitร di indicare nellโavviso di indagine di mercato il numero massimo di imprese da invitare alla procedura.
Tale possibilitร รจ riconosciuta alla stazione appaltante dallโart. 2, c. 3, allegato II.1., del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui viene stabilito che lโavviso di avvio dellโindagine di mercato deve indicare โil numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitatiโ.
La stazione appaltante che abbia ritenuto necessario limitare la partecipazione alla fase negoziale ad un numero circoscritto di imprese deve necessariamente indicare i criteri che saranno utilizzati per selezionare le imprese da invitare.
Analoga previsione รจ prevista in caso di consultazione di elenchi di operatori. Lโart. 3, c. 1, allegato II.1., del d.lgs. 36/2023, precisa, infatti, che lโavviso di costituzione di un elenco di operatori economici indica โle modalitร di selezione degli operatori economici da invitareโ.
8. Quali criteri per selezionare le imprese da invitare ad una procedura negoziata senza bando?
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di imprese superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante nellโavviso di indagine di mercato o nellโavviso di costituzione di un elenco di operatori, la stazione appaltante dovrร selezionare le imprese da invitare in base ai criteri di selezione che, oltre a dover essere stati predeterminati nella determina a contrarre, devono essere:
- pertinenti rispetto allโoggetto dellโappalto;
- rispettosi del principio di concorrenza;
- oggettivi e non discriminatori;
- proporzionati e trasparenti.
Vediamo quali criteri di selezione possono soddisfare i suddetti criteri.
9. Il criterio del sorteggio nelle procedure negoziate senza bando
Lโart. 50, c. 2, del d.lgs. 36/2023, sancisce il divieto, per la stazione appaltante, di selezionare le imprese da invitare mediante sorteggio o di altro metodo di estrazione causale.
Lโart. 2 comma 3 e lโart. 3 comma 4 dellโAllegato II.1, del Codice degli appalti pubblici, ammettono, eccezionalmente, la possibilitร di ricorrere al sorteggio in presenza โdi oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della proceduraโ, purchรฉ ne sia data adeguata motivazione nella determina a contrarre e a condizione che tale modalitร di selezione costituisce lโeventuale extrema ratio al ricorrere di un preciso dato oggettivo che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio.
10. Il criterio cronologico nella procedura negoziata senza bando
Il criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese รจ stato di recente equiparato, dallโAutoritร Nazionale Anticorruzione, con comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, al criterio dellโestrazione a sorte e quindi soggetto allo stesso divieto attualmente previsto dalla richiamata vigente normativa.
Inoltre, il criterio a criticitร forse maggiori rispetto allโutilizzo del sorteggio, in quanto lo stesso espone al rischio โ soprattutto nel caso di utilizzo di Elenchi โ di offerte concordate nonchรฉ di possibili fenomeni corruttivi e concussivi, stante la possibilitร di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dellโindagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare lโofferta per primi o comunque tra i primi.
Al pari del criterio del sorteggio, il criterio cronologico puรฒ, pertanto, ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando lโutilizzo di criteri obiettivi รจ impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura.
11. Il criterio territoriale nelle procedura negoziata senza bando
Anche il criterio territoriale non costituisce un valido criterio di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata.
Giร le Linee guida n. 4 di ANAC avevano escluso lโammissibilitร del criterio della territorialitร , in quanto si trattava di requisito discriminatorio, censurato dalla giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dellโappalto.
12. Esempi di possibili criteri di selezione per i lavori, servizi e le forniture
Le stazioni appaltanti individuano i criteri di selezione delle imprese da invitare rispettando le condizioni e i principi evidenziati ai paragrafi precedenti.
LโANAC, nel comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, ha comunque voluto fornire alcuni possibili esempi di criteri di selezioni. In particolare, per quanto riguarda lโappalto di lavori, lโAutoritร ritenuto che le imprese possano essere validamente selezionate tenendo conto dei seguenti elementi:
- lโimporto complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nellโultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dellโavviso e relativi alla categoria prevalente indicata dalla stazione appaltante;
- numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse;
- il possesso di determinate certificazioni.
Per i servizi e le forniture, invece, le stazioni appaltanti potrebbero fare riferimento:
- fatturato globale riferibile allโultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dellโavviso;
- importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;
- numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse partecipazione;
- possesso di specifica certificazione pertinente con lโoggetto dellโaffidamento.
Sulla base dei criteri di selezione, la stazione appaltante รจ tenuta a stilare una graduatoria al fine di individuare lโordine di invito delle imprese.
Eโ auspicabile, a parere di ANAC, che stazione appaltante estenda lโinvito, con conseguente estensione del numero massimo di imprese da invitare, anche agli operatori che hanno conseguito la medesima posizione in graduatoria. In caso contrario, la stazione appaltante รจ tenuta ad indicare un sub criterio di selezione da utilizzarsi a paritร di posizione.
13. Il rispetto del principio di rotazione nella procedura negoziata senza bando
Si ricorda che dal novero delle imprese da invitare ad una procedura negoziata occorre escludere, oltre quelle che non hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti dalla stazione appaltante, anche lโaffidatario uscente in applicazione del principio di rotazione che รจ stato approfondito in questo articolo, anche con riguardo alle possibili deroghe, a cui si rimanda.
Lโesclusione รจ prevista dallโart. 1, c. 1, Allegato II.1, del codice degli appalti, il quale recita: โGli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per lโaffidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui allโarticolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui allโarticolo 49 del codice.โ
Il legislatore ammette comunque la possibilitร di derogare al principio di rotazione se lโaffidamento รจ preceduto da unโindagine di mercato aperta a tutte le imprese, senza porre limitazioni al numero massimo di imprese da invitare.
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