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Sulla procedura negoziata senza bando nel d.lgs. 36/2023

1. Cosโ€™รจ una procedura negoziata senza bando?

Le procedure negoziate senza bando rappresentano una modalitร  semplificata e veloce per lโ€™aggiudicazione di appalti pubblici, soprattuto per quelli di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea. 

Lโ€™art. 3, c. 1, lett. h), Allegato I.1., recante โ€œDefinizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumentiโ€, del d.lgs. 36/2023, definisce la procedura negoziata senza bando come la procedura di affidamento in cui la stazione appaltante domanda ad alcune imprese da essa selezionate di presentare un preventivo di spesa per lโ€™esecuzione di lavori, la prestazioni di servizi o la fornitura di beni

2. Quando si usa una procedura negoziata senza bando?

La procedura negoziata senza bando si usa quando il valore dellโ€™appalto รจ inferiore alle soglie di rilevanza europea previste dallโ€™art. 14 del d.lgs. 36/2013 e superiore alle soglie previste per lโ€™affidamento diretto ai sensi dellโ€™art. 50, c. 1, lett. a) e b) dello stesso decreto legislativo. 

Nello specifico, la stazione appaltante puรฒ ricorrere ad una procedura negoziata senza bando quando: 

  • il valore dei lavori da affidare in appalto hanno un importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 5.538.000 di euro;
  • il valore dei servizi e delle forniture richieste, ivi ricompresi i servizi di ingegneria e architettura e lโ€™attivitร  di progettazione รจ pari a superiore a 140.000 euro ed inferiore a 221.000 euro, per le stazioni appaltanti sub-centrali, o a 143.000, per le stazioni appaltanti centrali.

3. Come ha inizio una procedura negoziata senza bando? 

La procedura negoziata senza bando per lโ€™aggiudicazione di un appalto sottosoglia prende avvio con una determina a contrarre o atto ad essa equivalente che contiene lโ€™indicazione dellโ€™interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dellโ€™appalto, lโ€™importo massimo stimato dellโ€™affidamento e la relativa copertura contabile. 

La determina a contrarre dovrร  inoltre la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per lโ€™individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dellโ€™indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonchรฉ le principali condizioni contrattuali.

La procedura negoziata si articola in due fasi: 

  • una prima fase รจ volta a selezionare le imprese da invitare alla successiva fase negoziale; 
  • la seconda fase รจ volta ad ottenere dalle imprese selezionate un preventivo di spesa per lโ€™esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture dโ€™interesse della stazione appaltante.

4. Come funziona una procedura negoziata senza bando? 

La procedura negoziata senza bando si svolge essenzialmente in due fasi principali.

Nella prima fase, la stazione appaltante si occupa di individuare le imprese da invitare alla fase negoziale. Questo processo avviene attraverso unโ€™indagine di mercato oppure utilizzando elenchi di operatori economici qualificati, con lโ€™obiettivo di selezionare le aziende che meglio rispondenti ai requis

Una volta completata questa fase di selezione, si passa alla seconda parte della procedura, in cui le imprese individuate sono invitate a presentare un preventivo dettagliato per lโ€™esecuzione dei lavori, dei servizi o delle forniture richieste. Le offerte ricevute verranno poi valutate dalla stazione appaltante, che potrร  decidere a chi assegnare lโ€™appalto in base ai criteri del minor prezzo o del  miglior rapporto qualitร -prezzo.

5. Come vengono individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando? 

La stazione appaltante puรฒ individuare le imprese da invitare alla successiva fase negoziale tramite:

  • indagini di mercato;
  • la consultazione di elenchi di imprese. 

Lโ€™indagine di mercato prende avvio con un avviso che dovrร   indicare gli elementi essenziali riportati nella determina a contrarre e dovrร  specificare, in particolare, i requisiti di idoneitร  professionale, i requisiti minimi di capacitร  economica e finanziaria e le capacitร  tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione. 

In alternativa allโ€™indagine di mercato, la stazione appaltante puรฒ individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente e preventivamente costituiti. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale รจ rappresentata la volontร  della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. 

6. Quanti operatori devono essere consultati durante la procedura negoziata senza bando?

Il numero delle imprese da invitare alla successiva fase negoziale della procedura in argomento dipende dal valore del contratto dโ€™appalto che si intende affidare. 

Ai sensi dellโ€™art. 50, c. 1, lett. c), d) ed e), la stazione appaltante ha lโ€™obbligo di avviare la negoziazione con un numero minimo di imprese: 

  • almeno 5 imprese, ove esistenti, quando lโ€™appalto pubblico ha come oggetto lโ€™affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
  • almeno 10 imprese, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e inferiore a 5.
  • almeno 15 imprese, ove esistenti, per lโ€™affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e lโ€™attivitร  di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie

Una volta conclusa lโ€™indagine di mercato, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero non inferiore a quanto sopra indicato.

7. Eโ€™ possibile indicare un limite massimo di imprese da invitare alla procedura negoziata?

Il legislatore riconosce alla stazione appaltante la possibilitร  di indicare nellโ€™avviso di indagine di mercato il numero massimo di imprese da invitare alla procedura. 

Tale possibilitร  รจ riconosciuta alla stazione appaltante dallโ€™art. 2, c. 3, allegato II.1., del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui viene stabilito che lโ€™avviso di avvio dellโ€™indagine di mercato deve indicare โ€œil numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitatiโ€. 

La stazione appaltante che abbia ritenuto necessario limitare la partecipazione alla fase negoziale ad un numero circoscritto di imprese deve necessariamente indicare i criteri che saranno utilizzati per selezionare le imprese da invitare. 

Analoga previsione รจ prevista in caso di consultazione di elenchi di operatori.  Lโ€™art. 3, c. 1,  allegato II.1., del d.lgs. 36/2023, precisa, infatti, che lโ€™avviso di costituzione di un elenco di operatori economici indica โ€œle modalitร  di selezione degli operatori economici da invitareโ€.

8. Quali criteri per selezionare le imprese da invitare ad una procedura negoziata senza bando?

Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di imprese superiore a quello predeterminato dalla stazione appaltante nellโ€™avviso di indagine di mercato o nellโ€™avviso di costituzione di un elenco di operatori, la stazione appaltante dovrร  selezionare le imprese da invitare in base ai criteri di selezione che, oltre a dover essere stati predeterminati nella determina a contrarre, devono essere: 

  • pertinenti rispetto allโ€™oggetto dellโ€™appalto;
  • rispettosi del principio di concorrenza;
  • oggettivi e non discriminatori;
  • proporzionati e trasparenti.

Vediamo quali criteri di selezione possono soddisfare i suddetti criteri.

9. Il criterio del sorteggio nelle procedure negoziate senza bando

Lโ€™art. 50, c. 2, del d.lgs. 36/2023, sancisce il divieto, per la stazione appaltante, di selezionare le imprese da invitare mediante sorteggio o di altro metodo di estrazione causale. 

Lโ€™art. 2 comma 3 e lโ€™art. 3 comma 4 dellโ€™Allegato II.1, del Codice degli appalti pubblici, ammettono, eccezionalmente, la possibilitร  di ricorrere al sorteggio in presenza โ€œdi oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della proceduraโ€, purchรฉ ne sia data adeguata motivazione nella determina a contrarre e a condizione che tale modalitร  di selezione costituisce lโ€™eventuale extrema ratio al ricorrere di un preciso dato oggettivo che giustifichi il ricorso a tale rimedio semplificatorio. 

10. Il criterio cronologico nella procedura negoziata senza bando

Il criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese รจ stato di recente equiparato, dallโ€™Autoritร  Nazionale Anticorruzione, con comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, al criterio dellโ€™estrazione a sorte e quindi soggetto allo stesso divieto attualmente previsto dalla richiamata vigente normativa.  

Inoltre, il criterio a criticitร  forse maggiori rispetto allโ€™utilizzo del sorteggio, in quanto lo stesso espone al rischio โ€“ soprattutto nel caso di utilizzo di Elenchi โ€“ di offerte concordate nonchรฉ di possibili fenomeni corruttivi e concussivi, stante la possibilitร  di informare anticipatamente alcuni concorrenti della data di avvio dellโ€™indagine di mercato, in modo tale da porli in condizione di presentare lโ€™offerta per primi o comunque tra i primi. 

Al pari del criterio del sorteggio, il criterio cronologico puรฒ, pertanto, ammettersi soltanto in circostanze eccezionali e residuali, nei limiti ed alle condizioni previste dal Codice, quando lโ€™utilizzo di criteri obiettivi รจ impossibile o comporta oneri che ostacolano lo svolgimento rapido della procedura. 

11. Il criterio territoriale nelle procedura negoziata senza bando

Anche il criterio territoriale non costituisce un valido criterio di selezione delle imprese da invitare alla procedura negoziata. 

Giร  le Linee guida n. 4 di ANAC avevano escluso lโ€™ammissibilitร  del criterio della territorialitร , in quanto si trattava di requisito discriminatorio, censurato dalla giurisprudenza, in assenza di motivazioni fondate su ragioni strettamente funzionali alla corretta esecuzione dellโ€™appalto.

12. Esempi di possibili criteri di selezione per i lavori, servizi e le forniture

Le stazioni appaltanti individuano i criteri di selezione delle imprese da invitare rispettando le condizioni e i principi evidenziati ai paragrafi precedenti. 

Lโ€™ANAC, nel comunicato del Presidente del 5 giugno 2024, ha comunque voluto fornire alcuni possibili esempi di criteri di selezioni. In particolare, per quanto riguarda lโ€™appalto di lavori, lโ€™Autoritร  ritenuto che le imprese possano essere validamente selezionate tenendo conto dei seguenti elementi:

  • lโ€™importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nellโ€™ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dellโ€™avviso e relativi alla categoria prevalente indicata dalla stazione appaltante;
  • numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse;
  • il possesso di determinate certificazioni.

Per i servizi e le forniture, invece, le stazioni appaltanti potrebbero fare riferimento:

  • fatturato globale riferibile allโ€™ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dellโ€™avviso;
  • importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;
  • numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse partecipazione;
  • possesso di specifica certificazione pertinente con lโ€™oggetto dellโ€™affidamento.

Sulla base dei criteri di selezione, la stazione appaltante รจ tenuta a stilare una graduatoria al fine di individuare lโ€™ordine di invito delle imprese.

Eโ€™ auspicabile, a parere di ANAC, che  stazione appaltante estenda lโ€™invito, con conseguente estensione del numero massimo di imprese da invitare, anche agli operatori che hanno conseguito la medesima posizione in graduatoria.  In caso contrario, la stazione appaltante รจ tenuta ad indicare un sub criterio di selezione da utilizzarsi a paritร  di posizione.

13. Il rispetto del principio di rotazione nella procedura negoziata senza bando

Si ricorda che dal novero delle imprese da invitare ad una procedura negoziata occorre escludere, oltre quelle che non hanno dichiarato di possedere i requisiti richiesti dalla stazione appaltante, anche lโ€™affidatario uscente in applicazione del principio di rotazione che รจ stato approfondito in questo articolo, anche con riguardo alle possibili deroghe, a cui si rimanda. 

Lโ€™esclusione รจ prevista dallโ€™art. 1, c. 1, Allegato II.1, del codice degli appalti, il quale recita: โ€œGli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per lโ€™affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui allโ€™articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui allโ€™articolo 49 del codice.โ€œ

Il legislatore ammette comunque la possibilitร  di derogare al principio di rotazione se lโ€™affidamento รจ preceduto da unโ€™indagine di mercato aperta a tutte le imprese, senza porre limitazioni al numero massimo di imprese da invitare.

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