1. Graduatorie di concorsi pubblica e tutela della privacy
Le graduatorie di concorsi pubblici devono limitarsi a riportare solo i dati personali che risultano strettamente necessari ad adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013, senza eccedere in dettagli che possono compromettere la riservatezza dei partecipanti.
In questo articolo scopriamo come adempiere all’obbligo sancito dall’art. 19 del d.lgs. 33/2013, senza compromettere la riservatezza dei partecipanti ed evitando così sanzioni da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
2. L’obbligo di pubblicità delle graduatorie finali
L’art. 19 (Bandi di concorso), del d.lgs. 33/2013, prescrive l’obbligo per le amministrazione pubbliche di pubblicare sui siti internet – per quanto di stretto interesse – due soli documenti:
- le graduatorie finali;
- le determinazioni di scorrimento dei candidati idonei non vincitori.
Questo obbligo vale anche per le aziende speciali, le società in house, le società a controllo pubblici, nei processi di reclutamento o selezione del personale dipendente.
3. Quali dati personali devono essere indicati nella graduatoria finale?
Le graduatorie finali dei concorsi pubblici o delle selezioni pubbliche devono indicare solamente il nome e il cognome del vincitore o dei vincitori, senza includere ulteriori dati personali, anche nel caso in cui il vincitore abbia acconsentito alla loro pubblicazione.
Tuttavia, spesso di riscontra un eccesso di trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, le quali, probabilmente nella convinzione di operare correttamente, si trovano a rendere pubbliche delle informazioni personali che devono rimanere riservate.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente sanzionato un Comune per aver incluso nella graduatoria finale anche la data di nascita del vincitore.
Esempio di graduatoria finale
- Il vincitore del concorso è il sig. Mario Rossi [esempio corretto]
- Il vincitore del concorso è il sig. Mario Rossi, nato a Modena, il 03/04/1973 [esempio non corretto, violazione della privacy]
- Il vincitore del concorso è il codice 05743 [esempio non corretto: il nome e il cognome deve risultare chiaramente].
4. E’ possibile pubblicare l’elenco dei non ammessi ad un concorso pubblico?
È frequente imbattersi in elenchi pubblici nei quali sono riportati i nominativi dei partecipanti non ammessi ad un concorso o ad una selezione pubblica. Tuttavia, questa pratica è vietata e comporta una violazione della riservatezza dei candidati.
L’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013, infatti, impone di rendere conoscibile la sola identità dei vincitori del concorso e non anche l’identità dei partecipanti non ammessi o addirittura esclusi. La pubblicazione di ulteriori informazioni rispetto a quelle indicate dal legislatore costituisce una violazione della privacy.
Gli enti possono rendere nota la non ammissione o esclusione dei partecipanti ad un concorso tramite comunicazione personale agli indirizzi digitali indicati nella domanda di partecipazione. Se il numero dei candidati è elevato e ciascuna domanda di partecipazione è associata a un codice identificativo, la non ammissione può essere comunicata tramite la pubblicazione di un documento contenente solo i codici identificativi dei candidati non ammessi.
5. E’ possibile pubblicare l’elenco dei candidati ammessi ad un concorso pubblico?
Per le stesse ragioni già illustrate, la pubblicazione di un elenco nominativo dei partecipanti ammessi a sostenere le prove scritte od orali di un concorso pubblico o selezione pubblica è vietata. L’ammissione deve essere notificata ai singoli candidati tramite comunicazione riservata all’indirizzo digitale fornito nella domanda di partecipazione o attraverso un elenco di codici identificativi previamente comunicati, garantendo l’anonimato e la riservatezza dei partecipanti.
Questa misura di tutela della privacy, in diversi casi gestiti dallo studio legale, ha contribuito ad un aumento del numero dei partecipanti, particolarmente utile per coloro che desiderano concorrere per un nuovo posto di lavoro senza che il proprio datore di lavoro ne venga a conoscenza.
6. E’ possibile pubblicare i risultati delle prove scritte e orali di un concorso pubblico?
L’art. 19, del d.lgs. n. 33/2013, impone alle amministrazioni pubbliche e alle società pubbliche l’obbligo di pubblicare, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, le tracce delle prove dei concorsi, ma non i risultati conseguiti dai partecipanti.
La pubblicazione dei punteggi violerebbe la riservatezza dei candidati, poiché non esiste un obbligo legale che giustifichi tale divulgazione. Pertanto, indipendentemente dall’esito delle prove, il risultato delle prove scritte od orali non può essere pubblicato, ma può essere comunicato direttamente al candidato o reso noto solo nell’ambito di un esercizio del diritto di accesso agli atti da parte di eventuali controinteressati.
7. E’ possibile pubblicare l ‘elenco dei candidati idonei ma non vincotori?
Di norma, i concorsi o le selezioni pubbliche sono finalizzati all’assunzione di uno o più candidati per posizioni specifiche. Ad esempio, se il concorso è stato bandito per una sola posizione e hanno partecipato dieci candidati, l’amministrazione pubblica o la società pubblica può indicare nella graduatoria finale esclusivamente il nome del vincitore, anche se altri candidati sono risultati idonei.
La pubblicazione dell’elenco dei candidati idonei ma non vincitori non è consentita, nemmeno nei casi di graduatorie “a scorrimento”, ossia graduatorie che restano valide nel tempo e consentono all’amministrazione di attingervi per eventuali future necessità. In tali circostanze, l’ente pubblico è tenuto solo a comunicare l’ eventuale scorrimento della graduatoria, indicando esclusivamente il nome del candidato successivo assunto.
Esempio di scorrimento della graduatoria
- “Si informa dello scorrimento della graduatoria relativa al concorso in favore del sig. Mario Rossi” [esempio corretto che rispetta la privacy]
- “Si informa dello scorrimento della graduatoria relativa al concorso in favore del sig. Mario Rossi, residente a Bologna” [non corretto]
8. In conclusione
In ambito concorsuale e nelle selezioni pubbliche, le amministrazioni e le società pubbliche sono tenute a bilanciare l’obbligo di trasparenza con il diritto alla riservatezza dei candidati. La normativa attuale impone infatti la pubblicazione di dati strettamente necessari per garantire trasparenza, come il nome del vincitore nelle graduatorie finali, senza però eccedere nella diffusione di informazioni personali.
Il rispetto delle disposizioni previste dall’art. 19 del d.lgs. n. 33/2013 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) protegge i candidati da un’eccessiva esposizione dei loro dati personali, mantenendo così un giusto equilibrio tra pubblicità e privacy.
L’adozione di queste buone pratiche rappresenta un impegno concreto verso una trasparenza responsabile, in grado di rispettare tanto il diritto all’informazione quanto la protezione dei dati personali.
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