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Incompatibilità e inconferibilità: la dichiarazione ex art. 20, d.lgs. 39/2013

1. La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

L’art. 20 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 prevede che chi si appresta a ricevere un incarico dirigenziale o amministrativo debba rendere una dichiarazione formale sull’assenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. Tale obbligo riguarda non solo le pubbliche amministrazioni, ma anche gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti regolati o finanziati. La dichiarazione va resa prima del conferimento dell’incarico e costituisce un adempimento essenziale per la validità della nomina.

Art. 20, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

1. All’atto del conferimento dell’incarico l’interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.  2. Nel corso dell’incarico l’interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.  3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l’incarico. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico. 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell’interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

2. Chi deve rilasciare la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità

La dichiarazione di insussistenza deve essere rilasciata da tutti i soggetti chiamati a ricoprire incarichi apicali o di particolare responsabilità in ambito pubblico. Il rilascio della dichiarazione costituisce una condizione necessaria per il conferimento dell’incarico e deve avvenire prima dell’adozione dell’atto formale di nomina. È compito dell’organo conferente identificare tempestivamente i soggetti obbligati, evitando che l’omissione della dichiarazione comporti illegittimità o sanzioni successive.

Tra i soggetti tenuti all’adempimento rientrano, in via esemplificativa:

  • gli amministratori;
  • i direttori generali;
  • i dirigenti;
  • i dipendenti incaricati di funzioni dirigenziali;
  • nonché coloro che svolgono in via continuativa attività di consulenza.

Anche in presenza di incarichi non formalmente dirigenziali, ma che comportano poteri decisionali significativi, è opportuno richiedere la dichiarazione per garantire uniformità e cautela. In caso di dubbio, si consiglia di consultare le indicazioni ANAC o di adottare un criterio estensivo, in linea con i principi di prevenzione della corruzione.

3. Quando deve essere rilasciata la dichiarazione ex art. 20, d.lgs. 39/2013

La dichiarazione sull’assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità deve essere acquisita in momenti distinti, a seconda della finalità a cui si riferisce:

  • per quanto riguarda l’inconferibilità, l’art. 20 del d.lgs. 39/2013 stabilisce che la dichiarazione deve essere rilasciata “all’atto del conferimento dell’incarico”. Ciò significa che l’organo competente può deliberare legittimamente l’assegnazione solo dopo aver acquisito agli atti la dichiarazione formale da parte del soggetto interessato, come misura preventiva e condizione essenziale di validità;
  • diverso è il momento in cui deve essere rilasciata la dichiarazione relativa all’incompatibilità, che va acquisita nel corso dell’incarico e rinnovata con cadenza annuale.

Nonostante questa distinzione, molte amministrazioni hanno consolidato la prassi di richiedere entrambe le dichiarazioni già al momento del conferimento, per garantire un controllo completo fin dall’inizio e semplificare la gestione documentale. Questa prassi, pur non espressamente prevista dal decreto, è in linea con l’obiettivo di assicurare trasparenza e continuità nei controlli, rafforzando la posizione di garanzia degli organi conferenti e del RPCT.

4. Il candidato deve rilasciare altre dichiarazioni ai fini dell’accertamento previsto dal d.lgs. 39/2013?

Oltre alla dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, il candidato è tenuto a fornire una “fedele elencazione” di tutti gli incarichi ricoperti. Tale documento integrativo deve contenere informazioni puntuali sulla denominazione degli enti presso cui si sono svolti gli incarichi, la natura giuridica dell’ente, la durata del rapporto e la tipologia di funzione esercitata. Questo passaggio è fondamentale per consentire all’organo conferente una valutazione effettiva e documentata, funzionale a prevenire nomine non conformi alla normativa vigente.

Secondo l’ANAC, le dichiarazioni generiche, prive di una puntuale elencazione degli incarichi ricoperti, non sono idonee a consentire un effettivo controllo da parte dell’organo competente in materia di inconferibilità e incompatibilità. La “fedele elencazione”, pertanto, non rappresenta una mera formalità accessoria, ma costituisce uno strumento operativo per rafforzare la trasparenza e garantire che la nomina avvenga nel rispetto dei criteri previsti dal d.lgs. 39/2013 e dai principi di prevenzione della corruzione.

5. Come deve essere rilasciata la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità?

Le amministrazioni pubbliche, gli enti e le società a controllo pubblico possono predisporre appositi modelli per facilitare il rilascio della dichiarazione prevista dall’art. 20 del d.lgs. 39/2013. L’utilizzo di formulari standardizzati aiuta a garantire uniformità, chiarezza e completezza delle informazioni fornite dai candidati, oltre a semplificare l’attività di verifica da parte degli organi preposti. In molti casi, tali modelli prevedono che la dichiarazione venga resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che disciplina le dichiarazioni sostitutive nel contesto della documentazione amministrativa.

In base a tale normativa, la dichiarazione può essere rilasciata utilizzando l’art. 46 per attestare l’assenza di condanne penali e l’art. 47 per tutti gli altri elementi rilevanti noti al dichiarante. Per essere valida, la dichiarazione deve essere sottoscritta personalmente, accompagnata da una copia non autenticata di un documento d’identità e contenere l’avvertenza circa le responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci. È buona prassi, inoltre, che l’ente conferente conservi la documentazione in modo ordinato e facilmente accessibile, così da poterla esibire in caso di controlli o richieste da parte degli organi di vigilanza.

6. Dove devono essere pubblicate le dichiarazioni sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi?

L’art. 20 del d.lgs. 39/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicare le dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità sul sito istituzionale dell’ente che ha conferito l’incarico. L’obbligo si applica a pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti di diritto privato in controllo pubblico e società in house. La pubblicazione ha finalità di trasparenza e consente alla collettività di verificare che gli incarichi siano stati conferiti nel rispetto della legalità e dei principi di imparzialità.

Le dichiarazioni devono essere collocate nella sezione “Amministrazione trasparente” (o “Società trasparente”), scegliendo la sotto-sezione coerente con la tipologia di incarico. Ad esempio, per un amministratore nominato da un organo politico o assembleare, la pubblicazione andrà effettuata in “Organizzazione / Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo”. È essenziale che la pubblicazione avvenga nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, evitando di diffondere informazioni eccedenti rispetto alla finalità perseguita, come prescritto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dai provvedimenti del Garante.

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7. Quali conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci?

L’art. 20 del d.lgs. 39/2013 prevede conseguenze rilevanti nel caso in cui venga accertata la falsità della dichiarazione sull’insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità. Se, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, l’amministrazione verifica che la dichiarazione resa è mendace, si determina l’automatica inconferibilità di qualsiasi incarico regolato dal decreto per un periodo di cinque anni. La sanzione ha natura interdittiva e si applica anche nel caso in cui l’incarico fosse stato già conferito.

Questa misura opera indipendentemente da eventuali responsabilità civili, penali o disciplinari e ha lo scopo di tutelare la correttezza e la trasparenza delle nomine pubbliche. La previsione rafforza l’efficacia preventiva del sistema, scoraggiando comportamenti elusivi e richiamando alla massima precisione nella compilazione delle dichiarazioni. Per questo motivo, è essenziale che l’organo conferente svolga una verifica puntuale non solo sulla forma, ma anche sulla sostanza delle dichiarazioni acquisite, con particolare attenzione alla “fedele elencazione” degli incarichi pregressi.

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