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Collegio consultivo tecnico: quando è obbligatorio ai sensi del d.lgs. 36/2023?

1. Che cos’è il Collegio consultivo tecnico e quando è obbligatorio?

Il Collegio consultivo tecnico è un organismo di natura consultiva previsto dal d.lgs. 36/2023, il cui scopo è quello di risolvere sul nascere i possibili contenziosi che potrebbero sorgere tra il committente e il contraente pubblico durante la fase esecutiva di un contratto. 

In questo articolo, approfondiremo i casi in cui la normativa, con particolare riferimento al d.lgs. 36/2023, rende obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico e le circostanze in cui la sua costituzione è rimessa alla discrezionalità delle parti contrattuali.

Art. 215 (Collegio consultivo tecnico), d.lgs. 36/2023 

1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all’allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. “

2. A quali contratti si applica il Collegio consultivo tecnico?

Prima di approfondire i casi in cui la costituzione del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria, è fondamentale chiarire a quali tipologie di contratti pubblici si applica questo organismo.

L’obbligo di costituzione riguarda sia i contratti di appalto sia i contratti di concessione, relativi ai settori ordinari e speciali, come stabilito dal d.lgs. 36/2023.

Di conseguenza, il Collegio consultivo tecnico, ricorrendo le condizioni che saranno di seguito indicate, può trovare anche applicazione:

  • ai  contratti di concessione conclusi attraverso procedure di project financing (finanza di progetto);
  • agli accordi quadro e ai singoli contratti attuativi.

Inoltre, a parere di chi scrive, l’istituto può essere previsto anche per i contratti di concessione affidati a società miste.

3. Quando è obbligatoria la costituzione del Collegio consultivo tecnico?

Ai sensi del d.lgs. 36/2023, la costituzione del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria in determinati casi specifici, definiti dalla normativa. In particolare, il legislatore ne prevede l’istituzione per i contratti che superano una certa soglia economica.

Nello specifico, la costituzione del Collegio consultivo tecnico è obbligatoria quando: 

  • il contratto di appalto ha per oggetto lavori  di valore pari o superiore a 5.538.000;
  • il contratto di concessione ha per oggetto lavori di importo pari o superiore a 5.538.000;
  • il contratto di appalto ha per oggetto l’erogazione di servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • il contratto di concessione ha per oggetto l’erogazione di servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
  • il contratto di appalto ha per oggetto forniture di importo pari o superiore a 1 milione di euro. 

 Riepilogando:

 

appalto lavori ≥ 5.538.000
concessioni lavori ≥ 5.538.000
appalto servizi ≥ 1.000.000
concessione  servizi ≥ 1.000.000
appalto forniture ≥ 1.000.000

4. Quando è facoltativa la costituzione del Collegio consultivo tecnico?

Al di fuori dei casi obbligatori, le stazioni appaltanti possono decidere di istituire il Collegio consultivo tecnico in via facoltativa. Questa possibilità viene spesso esercitata in presenza di contratti che, pur non rientrando nei parametri normativi di obbligatorietà, presentano comunque elementi di complessità o rischi potenziali. 

La scelta di costituire il Collegio su base volontaria può rivelarsi strategica per contratti che richiedono un’elevata integrazione tra diverse competenze. In tali circostanze, l’istituzione del collegio rappresenta un investimento nella prevenzione delle controversie e nella tutela dell’interesse pubblico, garantendo una maggiore serenità operativa per tutte le parti coinvolte.

5. Quando va nominato il collegio consultivo tecnico obbligatorio?

Ai sensi dell’art. 2, 1, dell’Allegato V.2, del d.lgs. 36/2023, il Collegio consultivo tecnico deve essere obbligatoriamente costituito a iniziativa della stazione appaltante  prima dell’avviso dell’esecuzione del contratto o comunque non oltre dieci giorni da tale data. 

Il Collegio consultivo tecnico si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione deve tenersi una seduta d’insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale.

6. Quali responsabilità in caso di mancata costituzione di un Collegio consultivo tecnico? 

L’inottemperanza ovvero il ritardo nella costituzione del Collegio consultivo tecnico, nel caso di affidamenti superiori alla soglia di rilevanza europea, è valutabile:

  • ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale;
  • nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della buona fede contrattuale

La mancata costituzione del Collegio consultivo tecnico per ostruzione di una delle parti contrattuali può pertanto essere causa di risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi di legge. 

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