1. È possibile affidare direttamente un contratto di concessione?
È legittimo applicare l’art. 50, comma 1, del d.lgs. 36/2023 per procedere all’affidamento diretto di una concessione sotto soglia? È questo il dubbio operativo che molte amministrazioni si trovano ad affrontare, soprattutto nei settori in cui la concessione riguarda servizi ripetitivi, di valore contenuto e di pubblica utilità.
Tuttavia, la risposta fornita dalla giurisprudenza è negativa. L’affidamento diretto non è consentito per i contratti di concessione, nemmeno nei casi in cui l’importo risulti inferiore alla soglia comunitaria. La normativa vigente distingue chiaramente tra appalti e concessioni, sia in termini sostanziali che procedurali. L’assenza di un espresso richiamo all’affidamento diretto per le concessioni è interpretata come una precisa scelta del legislatore.
2. Si può applicare la disciplina degli appalti pubblici alle concessioni?
La disciplina degli appalti pubblici non può essere applicata, neppure in via analogica, alle concessioni. Lo ha chiarito la giurisprudenza amministrativa, ribadendo che le previsioni contenute nell’art. 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023 – che consentono l’affidamento diretto per lavori fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 140.000 euro – riguardano esclusivamente i contratti di appalto, e non si estendono alle concessioni.
Il Codice dei contratti pubblici dedica alle concessioni un regime distinto, a partire dall’articolo 187, con una disciplina autonoma anche per gli affidamenti sotto soglia. Questa impostazione normativa esclude la possibilità di applicare agli affidamenti di concessione le regole previste per gli appalti, confermando così la volontà del legislatore di tenere distinti i due istituti, anche in termini procedurali.
Art. 50, c. 1, lett a) e b), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
[1] Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
3. Quale disciplina si applica ai contratti di concessione sotto soglia?
I contratti di concessione di valore inferiore alla soglia europea sono disciplinati dall’art. 187 del d.lgs. 36/2023, incluso nel Libro IV dedicato al partenariato pubblico-privato e alle concessioni. La norma prevede regole specifiche e autonome rispetto a quelle dettate per gli appalti pubblici, proprio in ragione della natura particolare del contratto di concessione.
Secondo l’art. 187, comma 1, le amministrazioni possono procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando, ma solo a condizione di consultare almeno dieci operatori economici. Questi devono essere selezionati sulla base di elenchi ufficiali o a seguito di indagini di mercato, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, a garanzia della concorrenza tra gli operatori
Art. 187, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
[1] Per l’affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), l’ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l’ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II.
[2] Ai contratti di importo inferiore alla soglia europea si applicano le norme sull’esecuzione di cui al Titolo III della presente Parte.
4. In conclusione
L’affidamento diretto non è ammesso per i contratti di concessione, nemmeno se di importo inferiore alla soglia europea. Lo ha chiarito la giurisprudenza e lo conferma l’impianto del d.lgs. 36/2023, che distingue nettamente tra appalti e concessioni, riservando a queste ultime una disciplina autonoma e specifica.
Per le concessioni sotto soglia, l’art. 187 del Codice prevede l’utilizzo di una procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici, selezionati mediante indagini di mercato o elenchi ufficiali. In alternativa, è sempre possibile applicare le procedure ordinarie previste dagli artt. 182 e seguenti. Restano applicabili anche le regole sull’esecuzione dettate dagli artt. 188-192.
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