1. Come l’accordo quadro ha semplificato la gestione di oltre 150 contratti di fornitura
Una società a partecipazione pubblica si è rivolta al nostro studio con l’obiettivo di razionalizzare la gestione dei contratti di appalto, che ogni anno superavano le 150 forniture distinte. L’analisi preliminare ha evidenziato un forte dispendio di risorse amministrative dovuto alla stipula e alla gestione di contratti spesso identici nelle prestazioni richieste e nei fornitori coinvolti. Le forniture, infatti, si ripetevano con caratteristiche omogenee e coinvolgevano sempre lo stesso gruppo ristretto di operatori economici.
Per rispondere a questa esigenza, abbiamo elaborato un modello unico di accordo quadro, calibrato su ciascun fornitore abituale. L’adozione di questo strumento ha permesso alla società di passare da oltre 150 contratti distinti a soli 30 accordi quadro attivi. La riorganizzazione ha comportato una drastica riduzione della frammentazione contrattuale, con benefici concreti in termini di efficienza operativa, tracciabilità degli acquisti e risparmio di tempo per gli uffici interni.
2. Che cos’è l’accordo quadro?
L’accordo quadro, attualmente disciplinato dall’art. 59 del d.lgs. 36/2023, è un contratto stipulato tra una stazione appaltante e una o più imprese private, la cui funzione è quella di predefinire le condizioni contrattuali che saranno applicate ogni volta che la stazione appaltante avrà necessità di acquisire i lavori, i servizi o le forniture ricomprese nell’accordo quadro.
A differenza di un contratto tradizionale, l’accordo quadro non comporta un impegno immediato di spesa, ma funge da cornice giuridica all’interno della quale verranno poi formalizzati gli affidamenti veri e propri. Ogni volta che si renderà necessario procedere a un acquisto, la stazione appaltante potrà attivare il contratto sulla base delle condizioni già negoziate, riducendo tempi e oneri procedurali.
3. L’accordo quadro come strumento di semplificazione
L’accordo quadro rappresenta un efficace strumento di semplificazione amministrativa, che permette alle stazioni appaltanti di ridurre significativamente i tempi e gli oneri procedurali connessi all’aggiudicazione di contratti di appalto.
Una volta conclusa la gara – che deve necessariamente svolgersi nel rispetto delle procedure previste dal d.lgs. 36/2023 – e stipulato l’accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del Codice degli appalti, l’amministrazione potrà procedere con ordinativi di fornitura senza dover avviare nuove procedure per ogni singolo acquisto.
Grazie all’accordo quadro:
- non sarà necessario stipulare ulteriori contratti di appalto, poiché questi si considerano automaticamente conclusi con l’invio dell’ordinativo di esecuzione;
- le condizioni economiche e operative saranno già definite, evitando lunghe trattative o procedure negoziali per ogni singolo affidamento;
- ai singoli ordinativi di fornitura non si applica il principio di rotazione.
Esempio di accordo quadro
Una stazione appaltante prevede che, nei prossimi tre anni, avrà necessità di eseguire lavori di manutenzione sugli immobili di sua competenza, ma non è in grado di stabilire con precisione né la frequenza né l’entità degli interventiche dovranno essere eseguiti.
Per gestire questa esigenza in modo flessibile ed efficace, la stazione appaltante decide di stipulare un accordo quadro del valore complessivo di 30.000 euro con un operatore economico, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023. Questo strumento le consente di disporre di un riferimento contrattuale predefinito, all’interno del quale gli interventi potranno essere affidati, di volta in volta, in base alle necessità.
Grazie all’accordo quadro, la stazione appaltante non dovrà indire una nuova procedura di gara per ogni singolo intervento, ma potrà affidare direttamente i lavori all’operatore economico attraverso ordinativi di esecuzione, applicando le condizioni contrattuali stabilite in fase di gara. I contratti attuativi che ne derivano saranno automaticamente legittimati dalla procedura di gara iniziale, semplificando così la gestione amministrativa e garantendo una maggiore rapidità nell’esecuzione degli interventi.
4. L’accordo quadro è vincolante per la stazione appaltante?
Nell’ambito dell’aggiudicazione di un accordo quadro, la stazione appaltante è tenuta a definire preventivamente il valore complessivo dell’accordo, sulla base di un fabbisogno presunto di lavori, servizi o forniture. Tale valore massimo rappresenta un limite economico entro cui possono essere stipulati i singoli contratti attuativi, ma non comporta alcun obbligo per l’amministrazione di raggiungerlo interamente, specialmente nei casi in cui il fabbisogno stimato non dovesse concretizzarsi.
In altri termini, l’accordo quadro vincola la stazione appaltante soltanto nei limiti della propria programmazione, lasciandole la facoltà di attivare i contratti applicativi solo laddove si verifichi una reale esigenza. La discrezionalità riconosciuta all’amministrazione si riferisce proprio alla valutazione della necessità concreta, che può anche non realizzarsi o realizzarsi solo in parte rispetto a quanto stimato.
5. Quali obblighi per l’impresa privata?
L’impresa privata è vincolata ad eseguire i lavori, servizi o forniture richiesti dalla stazione appaltante alle condizioni contrattuali stabilite in sede di stipula.
Tuttavia, l’esecuzione degli obblighi contrattuali deve tener conto di eventuali revisioni dei prezzi, qualora previste dalle normative applicabili o dalle clausole contrattuali. Questi meccanismi di revisione, generalmente finalizzati a tutelare l’equilibrio economico del contratto, possono essere attivati in caso di significative variazioni dei costi di materiali, manodopera o altri fattori rilevanti.
6. Quali obblighi per l’impresa nell’accordo quadro?
L’impresa aggiudicataria è tenuta a eseguire le prestazioni richieste dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni pattuite nell’accordo quadro, senza possibilità di modificare unilateralmente prezzi, tempi o modalità operative. Ogni ordinativo di fornitura emesso dall’amministrazione vincola il fornitore all’esecuzione della prestazione, secondo i termini già concordati in fase di gara.
Tuttavia, l’obbligo di esecuzione può essere modulato alla luce di eventuali clausole di revisione prezzi, se previste dal contratto o dalla normativa di settore. Tali clausole consentono all’impresa di ottenere un aggiornamento dei corrispettivi qualora intervengano variazioni significative nei costi della manodopera, delle materie prime o di altri fattori determinanti, salvaguardando così l’equilibrio economico del rapporto contrattuale.
7. Quante tipologie di accordi quadro esistono?
Gli accordi quadro possono essere classificati in due tipologie principali, a seconda del numero di operatori economici con cui vengono stipulati. Il primo caso è quello dell’accordo quadro con un solo operatore, nel quale tutte le condizioni contrattuali — comprese le modalità esecutive e i prezzi — sono già predefinite. In questa configurazione, l’amministrazione può attivare gli ordinativi senza dover avviare ulteriori confronti competitivi.
Nel secondo caso, l’accordo quadro viene concluso con più operatori economici. In tale ipotesi, l’amministrazione deve indicare già in fase di gara i criteri oggettivi che saranno utilizzati per scegliere, di volta in volta, l’impresa esecutrice. Gli accordi quadro plurimi si distinguono ulteriormente in completi — quando tutte le condizioni sono già stabilite — e incompleti, che richiedono la riapertura del confronto competitivo per ogni nuovo affidamento. Questa articolazione rende lo strumento particolarmente flessibile e adatto a scenari operativi variabili.
8. Quali prestazioni possono essere incluse in un accordo quadro?
Un accordo quadro può riguardare una vasta gamma di prestazioni, tra cui lavori, servizi e forniture. Non esistono restrizioni specifiche sull’oggetto dell’accordo, purché le prestazioni siano definite con chiarezza dalla stazione appaltante. Questo strumento è particolarmente utile per esigenze consolidate e ripetitive nel tempo, il cui numero e momento di realizzazione non sono noti in anticipo.
È importante notare che l’accordo quadro può essere utilizzato anche per servizi di natura intellettuale, come la progettazione o altre attività professionali. Tuttavia, le prestazioni devono essere riconducibili a elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali la stazione appaltante non può predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni.
9. L’accordo quadro si può estendere ad amministrazione diverse da quelle che lo ha stipulato?
L’accordo quadro può essere stipulato tra una stazione appaltante e un singolo contraente, circostanza che limita l’utilizzo dell’accordo alla sola stazione appaltante firmataria. Tuttavia, è possibile che i benefici dell’accordo quadro si estendano anche ad altre amministrazioni, diverse da quella che ha indetto la gara o affidato il contratto, a condizione che queste abbiano previamente aderito all’accordo stesso.
Per garantire tale estensione, è indispensabile che le amministrazioni aggiudicatrici beneficiarie siano chiaramente identificate all’interno dell’accordo quadro o in un documento allegato al capitolato d’oneri. Questa identificazione deve avvenire già negli atti della procedura di gara, assicurando così trasparenza e certezza giuridica sia per il contraente sia per le amministrazioni coinvolte. In assenza di tale previsione, l’accordo non potrà produrre effetti nei confronti di amministrazioni diverse da quella stipulante.
10. Gli elementi essenziali dell’accordo quadro
L’accordo quadro deve includere tutti gli elementi essenziali necessari a garantire chiarezza sugli obblighi contrattuali che da esso derivano. È fondamentale che sia specificata l’identità dalla stazione appaltante e gli eventuali altri soggetti che potranno beneficiare dell’accordo quadro e l’oggetto dell’accordo, descrivendo con precisione i lavori, i servizi o le forniture previsti e le relative specifiche tecniche.
Deve, inoltre, essere indicata la durata, il valore complessivo dell’accordo, la quantità massima delle prestazioni che intende richiedere nel corso dell’accordo, i termini di consegna, i prezzi, le modalità di esecuzione e, in casi di accordo quadro con più imprese private, i criteri oggettivi per la loro selezione.
11. E’ possibile l’affidamento diretto di un accordo quadro?
Secondo ANAC, nessuna attuale disposizione del d.lgs. 36/2023 sembra vietare il ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro il cui valore complessivo stimato sia inferiore ad euro 150.000,00 per i lavori e ad euro 140.000,00 per i servizi e le fornitura.
12. Si applica il principio di rotazione ai singoli ordinativi successivi all’accordo quadro?
Il principio di rotazione non trova applicazione nei contratti attuativi o esecutivi di un accordo quadro. Ciò implica che l’impresa privata aggiudicataria dell’accordo quadro potrà ricevere più ordinativi, anche consecutivi, senza che sia necessario rispettare il principio di rotazione.
Questa esclusione è giustificata dalla natura stessa dell’accordo quadro, che presuppone un’unica procedura di gara iniziale, alla quale seguono contratti attuativi legittimati dall’accordo stesso, senza ulteriori obblighi di alternanza tra operatori economici.
13. In conclusione
L’accordo quadro rappresenta uno strumento strategico per la semplificazione delle procedure di gara, offrendo alle stazioni appaltanti un modello contrattuale flessibile, efficiente e facilmente adattabile a fabbisogni ripetitivi o programmabili nel tempo.
Per questi motivi, consigliamo ai nostri clienti di valutare attentamente l’adozione dell’accordo quadro, soprattutto nei casi in cui si renda necessario razionalizzare l’approvvigionamento di beni o servizi ricorrenti. Il nostro studio fornisce supporto legale completo nella redazione, aggiudicazione e gestione degli accordi quadro, assicurando che ogni fase sia pienamente conforme alle disposizioni del d.lgs. 36/2023.
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