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Che cos’è il pantouflage e quando si applica il divieto?

1. Che cos’è il pantouflage?

Il divieto di pantouflage è una misura volta a prevenire conflitti di interesse e fenomeni corruttivi, che interviene nella fase successiva alla cessazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione con una pubblica amministrazione.

Previsto dall’art. 53, c. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, tale divieto impedisce ai dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati nei cui confronti hanno esercitati detti poteri.

Art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001 

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

2. A quali dipendenti pubblici si applica il divieto di pantouflage?

Il divieto di pantouflage si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro subordinato, sia esso a tempo indeterminato o determinato.

Tale elenco comprende tutte le amministrazioni dello Stato, compresi istituti, scuole e istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN, le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed il CONI.

3. Il divieto di pantouflage si applica solo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni?

Il divieto di pantouflage non si applica esclusivamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. L’art. 21 del d.lgs. 39/2013 ha infatti ampliato l’ambito soggettivo includendo anche i titolari di specifici incarichi amministrativi e dirigenziali.

In particolare, il divieto si estende a:

  • titolari di incarichi amministrativi di vertice, come definiti dall’art. 1, comma 2, lett. i), del d.lgs. 39/2013. Si tratta di figure apicali quali il Segretario generale, il Capo Dipartimento, il Direttore generale o posizioni assimilate nelle pubbliche amministrazioni.
  • titolari di incarichi dirigenziali interni, individuati nell’art. 1, comma 2, lett. j), del medesimo decreto. Tra questi rientrano, ad esempio, i dirigenti disciplinati dall’art. 15 del d.lgs. 165/2001.
  • titolari di incarichi dirigenziali esterni, definiti dall’art. 1, comma 2, lett. k), del d.lgs. 39/2013. Questi includono gli incarichi dirigenziali affidati a soggetti esterni per colmare carenze di organico, in base all’art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001; gli incarichi “a contratto” assegnati a soggetti selezionati in base ai regolamenti previsti dall’art. 110 del d.lgs. 267/2000.

I titolari di questi incarichi, anche se non legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro subordinato, sono considerati “dipendenti pubblici” ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage. 

4. Il divieto di pantouflage si applica a tutti i “dipendenti pubblici” indistintamente?

il divieto di pantouflage non riguarda tutti i dipendenti pubblici, ma si applica esclusivamente a coloro che, per conto di una delle pubbliche amministrazioni indicate, abbiano esercitato, in modo concreto ed effettivo, poteri autoritativi o negoziali.

A titolo esemplificativo, sono considerati titolari di poteri autoritativi o negoziali quei dipendenti pubblici che, nei tre anni precedenti alla cessazione del servizio:

  • hanno adottato provvedimenti che concedono contributi, sussidi o vantaggi economici di qualunque tipo a imprese private;
  • hanno approvato atti in una o più fasi di procedimenti che conducono alla stipula di appalti pubblici o concessioni, per l’acquisizione di beni e servizi o la realizzazione di lavori.

È inoltre importante precisare che il divieto non si applica unicamente al dipendente pubblico che sottoscrive formalmente l’atto finale. Riguarda anche coloro che, attraverso pareri, certificazioni o altre attività tecniche, hanno contribuito in modo significativo a determinare il contenuto della decisione oggetto del provvedimento, anche se redatto o firmato da altri.

5. Il divieto di pantouflage si applica anche se i poteri vengono esercitati occasionalmente?

Il divieto di pantouflage trova applicazione anche quando i poteri autoritativi o negoziali sono stati esercitati dal dipendente pubblico in maniera occasionale, ossia “una tantum”.

In tali circostanze, al dipendente pubblico è vietato svolgere attività lavorativa o professionale per il soggetto privato che sia stato, anche solo occasionalmente, destinatario del provvedimento finale adottato.

Questa previsione sottolinea come il divieto non dipenda dalla frequenza con cui i poteri sono stati esercitati, ma dal potenziale rischio di conflitto di interesse che potrebbe derivare da un rapporto diretto tra l’ex dipendente pubblico e il soggetto privato coinvolto.

6. Il divieto di svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati

Ai “dipendenti pubblici” che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, è vietato svolgere attività lavorativa o professionale presso soggetti privati destinatari di tali poteri.

In particolare, l’ex dipendente pubblico, una volta cessato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, non potrà instaurare con il soggetto privato che ha beneficiato degli atti adottati:

  • rapporti di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, inclusi incarichi dirigenziali;
  • attività professionali di tipo consulenziale, o comunque rapporti di collaborazione che prevedano una prestazione professionale.

7. Il divieto di pantouflage si applica anche se l’attività lavorativa o professionale è occasionale?

Il divieto di pantouflage si applica esclusivamente ai rapporti di lavoro o professionali che presentano caratteri di stabilità e continuità.

Secondo l’interpretazione fornita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), sono esclusi dall’applicazione del divieto i rapporti di natura occasionale o episodica, ossia quelli volti a soddisfare un interesse momentaneo del soggetto privato.

Questa distinzione si basa sull’idea che i rapporti stabili o continuativi comportano un rischio maggiore di conflitto di interesse, mentre le collaborazioni occasionali o limitate nel tempo non incidono in modo significativo sull’imparzialità dell’ex dipendente pubblico o sulla trasparenza dell’azione amministrativa.

8. Il divieto di pantouflage si applica anche se l’attività professionale viene svolta a titolo gratuito?

Il divieto di pantouflage si applica anche alle attività professionali svolte a titolo gratuito.

La normativa non distingue tra incarichi onerosi e gratuiti, considerando invece esclusivamente la natura del rapporto e il potenziale rischio di conflitto di interesse. Pertanto, un’eventuale rinuncia personale al compenso da parte dell’ex dipendente pubblico non esclude l’applicazione del divieto.

L’obiettivo della disciplina rimane quello di prevenire qualsiasi situazione che possa compromettere l’imparzialità dell’amministrazione o dare luogo a vantaggi indebiti, indipendentemente dal fatto che l’attività professionale sia retribuita o meno.

9. Il divieto di pantouflage si applica anche ai dipendenti di enti diversi dalle pubbliche amministrazioni?

Il divieto di pantouflage non si limita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma si estende anche ad altri enti. In particolare, trova applicazione nei confronti di:

  • enti pubblici economici, come aziende speciali e consorzi di bonifica;
  • enti di diritto privato in controllo pubblico, quali società in house e società a controllo pubblico.

10. Il divieto di pantouflage si applica solo ai dipendenti di questi ultimi enti?

Come per le pubbliche amministrazioni, il divieto di pantouflage non si applica solo ai dipendenti, di enti pubblici economici o di enti di diritto privato in controllo pubblico, con rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, ma anche ai titolari di specifici incarichi apicali o dirigenziali, tra cui:

  • incarichi amministrativi di vertice: ruoli di livello apicale, conferiti a soggetti interni o esterni all’ente, che comportano funzioni di amministrazione e gestione, anche se non in via esclusiva;
  • incarichi di amministratore: come il Presidente con deleghe gestionali dirette, l’Amministratore Delegato o ruoli analoghi in organi di indirizzo delle attività dell’ente;
  • incarichi dirigenziali: sia interni che esterni;
  • soggetti esterni: coinvolti tramite rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o incarichi autonomi.

11. PTPCT: quali misure per garantire l’applicazione del divieto di pantouflage?

Le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblici sono tenuti a prevedere nei propri PTPCT o PIAO adeguate misure per assicurare l’applicazione divieto di pantouflage.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione raccomanda:

  • di inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale;
  • di inserire nei bandi di gara o atti equivalenti l’obbligo per le imprese di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti in violazione del predetto divieto;
  • di prevedere l’obbligo per il dipendente di sottoscrivere, entro un determinato termine ritenuto idoneo dall’amministrazione, una dichiarazione con cui il dipendente prende atto della disciplina del pantouflage e si assume l’impegno di rispettare il divieto;

Viene inoltre suggerito di prevedere una misura di comunicazione obbligatoria, da parte dell’ex dipendente, dell’eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporti di lavoro. 

12. Il divieto di pantouflage: quale ruolo per il RPCT?

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è tenuto a garantire e verificare la corretta attuazione delle misure che l’ente di riferimento ha previsto nel PTPCT o nel PIAO per la corretta applicazione  del divieto di pantouflage. 

Inoltre, il RPCT:  

  • deve acquisire informazioni qualora le ritenga utili a garantire il rispetto del suddetto divieto;
  • è, in ogni caso, il punto di riferimento per ANAC, che nell’ambito dell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, potrà richiedere al RPCT chiarimenti e informazioni funzionali a valutare i casi di segnalazione di eventuale violazione del divieto di pantouflage.

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